WHISTLEBLOWING

L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, è preordinato alla prevenzione e repressione della corruzione, al fine di tutelare l’interesse pubblico e generale, la legalità e la eticità. Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

CHI PUO’ SEGNALARE

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

  1. dipendenti di Sync Lab, anche in periodo di prova o in quiescenza;
  2. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso Sync Lab;
  3. azionisti e le persone con funzione di direzione amministrazione, controllo, vigilanza o di rappresentanza, anche in via di fatto.

COSA SI PUO’ SEGNALARE

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico e/o aziendale, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza nell’ambito o in ragione del rapporto di lavoro.

Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, anche eventualmente denunciate all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate. È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONI

La piattaforma informatica di segnalazione, compilando l’apposito form, è accessibile dalla presente pagina:

https://whistleblowing.synclab.it/#/

Il sistema informatico garantisce l’anonimato del segnalante, la riservatezza dell’identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente alla persona specificamente incaricata per la gestione delle segnalazioni e saranno trattate in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

DIVIETO DI RITORSIONE

Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

In via generale, la persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, non può subire alcun tipo di ritorsione (art. 17 comma 4 D. Lgs. 24/2023).

DESCRIZIONE ALLEGATO
DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA N.1937 /2019 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg
DELIBERA ANAC N.311 /2023 https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING SYNC LAB Regolamento_whistleblowing.pdf
CLIENTI

Chi crede in noi

logo sky
logo eni
logo enel
logo vodafone
logo accenture
logo fastweb
logo tim
logo trenitalia
logo rai
logo poste
logo mef
logo unicredit
logo regione-lazio
logo intesa-san-paolo
logo Hennes & Mauritz
logo grimaldi-lines
logo notartel
logo engineering

Contattaci

Cliccando il tasto INVIA accetto la privacy policy

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.