L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, è preordinato alla prevenzione e repressione della corruzione, al fine di tutelare l’interesse pubblico e generale, la legalità e la eticità. Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico e/o aziendale, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza nell’ambito o in ragione del rapporto di lavoro.
Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.
Non saranno prese in considerazione segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, anche eventualmente denunciate all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate. È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.
La piattaforma informatica di segnalazione, compilando l’apposito form, è accessibile dalla presente pagina:
https://whistleblowing.synclab.it/#/Il sistema informatico garantisce l’anonimato del segnalante, la riservatezza dell’identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente alla persona specificamente incaricata per la gestione delle segnalazioni e saranno trattate in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.
Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
In via generale, la persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, non può subire alcun tipo di ritorsione (art. 17 comma 4 D. Lgs. 24/2023).
DESCRIZIONE | ALLEGATO |
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DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA N.1937 /2019 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg |
DELIBERA ANAC N.311 /2023 | https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing |
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING SYNC LAB | Regolamento_whistleblowing.pdf |